VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000
e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti;